Il certificato di incollaggio "A", rilasciato dalle autorità di controllo tedesche, è il massimo riconoscimento della serietà e della qualità del prodotto di un'Azienda.
Esso abilita l’unità produttiva a realizzare strutture portanti in legno incollato di qualunque tipo e dimensione, riconoscendo l’elevato livello tecnologico degli impianti utilizzati e la specializzazione del personale addetto. Per la conservazione del Certificato, l'Azienda non solo si impegna a produrre secondo le norme DIN 1052, ma si sottopone periodicamente ad ispezioni e controlli dei reparti produttivi e conserva per 5 anni campioni e registri degli elementi prodotti a disposizione degli ispettori tedeschi.
L’ottenimento e la conservazione del "Certificato di incollaggio A" è la migliore garanzia che un’Azienda possa offrire al cliente italiano, vista l’assenza di normative specifiche nel nostro paese.



DECRETO MINISTERIALE 8 Marzo 1985
Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n°818.

6.
- COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE

6.1. - I locali dove si tengono in deposito o si manipolano sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori in quantità tali da produrre, se mescolati con l’aria dell’ambiente, miscele esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con strutture portanti non combustibili. Sono consentite strutture portanti in legno purchè sia certificato che la sezione residua, dopo un tempo pari al valore del carico di incendio, calcolato come da circolare del Ministero dell’Interno N°91 del 14 settembre 1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si riducono sotto l’azione del fuoco secondo i seguenti valori:
Travi estradosso e laterali 0,8 mm/min
Travi intradosso 1,1 mm/min
Pilastri 0,7 mm/min
Altre strutture orizzontali 1,1 mm/min

Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche con interventi protettivi realizzati con materiali certificati.

6.2. - Per i locali cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n.98 del 9 aprile 1982), si applicano gli articoli 2, 3,4, 5, e 6 del D.M. 6 luglio 1983 (G.U. n.201 del 23 luglio 1983), e successive modificazioni di cui al D.M. 28 agosto 1984 (G.U. n.246 del 6 settembre 1984), nonché quanto consentito dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. n.49 del 26 febbraio 1985). Anche in questo caso sono consentite strutture portanti in legno la cui stabiltà R deve essere certificata con le stesse determinazioni di cui al punto precedente.

 

 

DECRETO MINISTERIALE 6 Marzo 1986
Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Decreta:
Il valore del carico d’incendio di locali aventi strutture portanti in legno, in relazione alle disposizioni contenute nell’allegato A della legge 18 luglio 1980, n.406, punto 9, del decreto ministeriale 6 luglio 1983, art.2, lettera a), nel decreto ministeriale 8 marzo 1985, allegato A, punti 6.1 e 6.2, viene così determinato:

q = Q + 12,5 S/A

dove:
q è il carico d’incendio totale (kg/m2);
Q è il carico d’incendio dei materiali combustibili contenuti nel locale, escluse le strutture portanti in legno (kglm2);
S è la superficie esposta al fuoco delle strutture portanti in legno (m2);
A è la superficie orizzontale del locale (m2).

Resta immutato quanto è previsto della circolare 91 per la determinazione della classe del locale e della correlazione con la resistenza al fuoco delle strutture portanti.
Il tempo per cui le strutture portanti in legno devono conservare la stabilità R, citato ai punti 6.1 e 6.2 dell’allegato A del decreto ministeriale 8 marzo 1985, è da intendersi come il numero indicativo della classe del locale che si ottiene moltiplicando il carico d’incendio, calcolato come sopra indicato, per il coefficiente K di cui all’art. 4 della citata circolare 91. Il metodo teorico prescritto ai punti 6.1 e 6.2 dell’allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è un metodo alternativo alle prove sperimentali previste dalla circolare 91 per l’accertamento della resistenza al fuoco delle strutture portanti in legno. E superata la lettera circolare n.4625/4109 del 3 marzo 1976 del Ministero dell’interno.