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DECRETO
MINISTERIALE 8 Marzo 1985
Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui
alla legge 7 dicembre 1984, n°818.
6. - COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE
6.1. - I locali dove si tengono in deposito o si manipolano
sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori
in quantità tali da produrre, se mescolati con l’aria dell’ambiente,
miscele esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con
strutture portanti non combustibili. Sono consentite strutture
portanti in legno purchè sia certificato che la sezione residua,
dopo un tempo pari al valore del carico di incendio, calcolato
come da circolare del Ministero dell’Interno N°91 del 14
settembre 1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi
cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi
strutturali si riducono sotto l’azione del fuoco secondo i seguenti
valori:
Travi estradosso e laterali 0,8 mm/min
Travi intradosso 1,1 mm/min
Pilastri 0,7 mm/min
Altre strutture orizzontali 1,1 mm/min
Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche con
interventi protettivi realizzati con materiali certificati.
6.2. - Per i locali cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio
1982 (G.U. n.98 del 9 aprile 1982), si applicano gli articoli
2, 3,4, 5, e 6 del D.M. 6 luglio 1983 (G.U. n.201 del 23 luglio
1983), e successive modificazioni di cui al D.M. 28 agosto 1984
(G.U. n.246 del 6 settembre 1984), nonché quanto consentito
dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. n.49 del 26 febbraio 1985). Anche
in questo caso sono consentite strutture portanti in legno la
cui stabiltà R deve essere certificata con le stesse determinazioni
di cui al punto precedente.
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DECRETO MINISTERIALE
6 Marzo 1986
Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture
portanti in legno.
Decreta:
Il valore del carico d’incendio di locali aventi strutture portanti
in legno, in relazione alle disposizioni contenute nell’allegato
A della legge 18 luglio 1980, n.406, punto 9, del decreto ministeriale
6 luglio 1983, art.2, lettera a), nel decreto ministeriale 8
marzo 1985, allegato A, punti 6.1 e 6.2, viene così determinato:
q = Q + 12,5 S/A
dove:
q è il carico d’incendio totale (kg/m2);
Q è il carico d’incendio dei materiali combustibili
contenuti nel locale, escluse le strutture portanti in legno
(kglm2);
S è la superficie esposta al fuoco delle strutture portanti
in legno (m2);
A è la superficie orizzontale del locale (m2).
Resta immutato quanto è previsto della circolare 91 per la determinazione
della classe del locale e della correlazione con la resistenza
al fuoco delle strutture portanti.
Il tempo per cui le strutture portanti in legno devono conservare
la stabilità R, citato ai punti 6.1 e 6.2 dell’allegato A del
decreto ministeriale 8 marzo 1985, è da intendersi come il numero
indicativo della classe del locale che si ottiene moltiplicando
il carico d’incendio, calcolato come sopra indicato, per il
coefficiente K di cui all’art. 4 della citata circolare 91.
Il metodo teorico prescritto ai punti 6.1 e 6.2 dell’allegato
A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è un metodo alternativo
alle prove sperimentali previste dalla circolare 91 per l’accertamento
della resistenza al fuoco delle strutture portanti in legno.
E superata la lettera circolare n.4625/4109 del 3 marzo 1976
del Ministero dell’interno.
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